PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incremento dell'edilizia carceraria).

      1. Entro l'anno 2007 il Ministro della giustizia, per ciascuna delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, ad eccezione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, approva un piano di incremento dell'edilizia e delle strutture carcerarie esistenti in misura tale da incrementare del 50 per cento la capacità ricettiva degli istituti di pena oggi esistenti.
      2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia approva altresì un piano di reclutamento delle unità di polizia penitenziaria necessarie e conseguenti all'incremento di cui al medesimo comma 1, procedendo a specifici concorsi.

Art. 2.
(Termine di esecuzione del piano).

      1. Il piano di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere integralmente attuato entro l'anno 2010 mediante procedure urgenti di bando e appalto pubblico.

Art. 3.
(Risorse finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2008. Le risorse di cui al precedente articolo sono integrate, con successivo provvedimento, nella misura necessaria fino a compimento del piano.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo

 

Pag. 5

anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.